La pandemia da coronavirus ha investito anche le locazioni abitative. Morosità, ritardi nei pagamenti, disdette e modifiche contrattuali sono al centro dei rapporti proprietario-inquilino. Vediamo cinque punti cruciali e come ci si deve comportare:
Rinegoziazione volontaria del canone, il locatore può venire incontro alle esigenze del conduttore, rinegoziando temporaneamente il canone. Attenzione è sempre valido il contratto in essere.
Ingiustificata sospensione dei pagamenti, il versamento del canone non può essere sospeso o ritardato, ma come detto prima rinegoziato. Se l’eventuale morosità si riferisce al periodo del lockdown, lo sfratto non può essere convalidato. L’esecuzione degli sfratti è sospesa fino al 31 dicembre.
Impossibilità di recedere anticipatamente dal contratto a causa della pandemia, contrattualmente si può recedere anticipatamente per “gravi motivi”, tuttavia la giurisprudenza non rientra tra questi la perdita di interesse a causa della mutata situazione, lavorativa o di studio, causata dall’emergenza sanitaria.
Autoisolamento a fine contratto, nel caso in cui il conduttore, a fine contratto, nel timore di aver contratto il virus, decida di “trattenersi” nell’appartamento, tale comportamento seppure condivisibile, è ritenuto inadempiente, pertanto è tenuto al versamento del canone fino al momento del rilascio del bene o all’eventuale risarcimento del danno.
Se obbligato alla quarantena inquilino non responsabile. Caso contrario al precedente, se il conduttore è costretto a rimanere nell’appartamento a causa di un ordine delle autorità, il ritardo o l’inadempimento sarebbero determinati non da dolo o colpa del conduttore, ma da una causa a lui non imputabile.
