Costi da sostenere per registrare un contratto di locazione

Per la registrazione dei contratti locativi, come da indicazione dell’Agenzia delle Entrate, è necessario versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo oppure nel caso in cui siano soddisfati specifici requisiti, è possibile optare per il regime fiscale della cedolare secca.

L’imposta di registro da versare per varia in base all’immobile locato o affittato. Per i fabbricati a uso abitativo la percentuale è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità; per i fabbricati strumentali per natura la percentuale è pari all’1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva, è pari al 2% del canone negli altri casi; per i fondi rustici la percentuale è pari allo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità; per gli altri immobili la percentuale è pari al 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.

Se si tratta di contratti di locazione a canone concordato, c’è una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. Ne consegue che il corrispettivo annuo che deve essere considerato per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.

In ogni caso, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. Inoltre, il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto. Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro, ma se il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, l’imposta deve essere versata nella misura dello 0,50%.

Si può decidere di pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo); oppure di versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Optando per questa ultima opzione, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Nel caso in cui si scelga di pagare per l’intera durata del contratto si ha diritto a una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (0,5% per il 2015 e 0, 2% a partire dal 1° gennaio 2016) moltiplicato per il numero delle annualità.

Qualora il contratto venisse disdetto prima del tempo e l’imposta di registro fosse già stata versata per l’intera durata, è previsto il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.

Per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo si può pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno. Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta deve essere versata nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi, l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.

Per quanto riguarda invece l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe. L’imposta di bollo si versa per ogni copia da registrare.

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