I contratti di locazione possono essere di diversa natura: a canone libero, concordato, transitorio o per studenti. Ognuno di essi ha delle durate differenti. Alle volte, però, si possono presentare delle situazioni impreviste per cui diventa inevitabile “ridurre i tempi di durata del contratto”. E’ possibile recedere anticipatamente? Naturalmente sì! La disdetta è regolata dalla disciplina delle locazioni ovvero la legge 431 del 09 dicembre 1998. La comunicazione deve essere fatta anticipatamente di sei mesi e solo a mezzo di raccomandata AR oppure PEC. La normativa indica le motivazioni specifiche sia da parte del locatore che del conduttore. Il primo può recedere per inadempimento del conduttore, per destinare l’immobile ad un familiare, vendita oppure lavori di straordinaria natura. Il secondo invece per difficoltà economiche, trasferimento per motivi di lavoro o eventualità imprevista.
